Intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto

Intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto, che avverrà esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, è attestata da un’apposita comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, ovverosia il giorno 19 aprile 2023 (“record date”).

La comunicazione deve pervenire ad ENAV entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea e pertanto entro il 25 aprile 2023. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta ad ENAV oltre i suddetti termini, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date non potranno esercitare il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione ad ENAV è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Eventuali richieste di preavviso o di compensi per il compimento degli adempimenti di competenza dell’intermediario non sono imputabili alla Società.