Modalità di partecipazione ai lavori assembleari ai sensi del Decreto Cura Italia

Modalità di partecipazione ai lavori assembleari ai sensi del Decreto Cura Italia

In conformità alle disposizioni contenute nell’Art. 106, comma 4 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2020, come prorogato da ultimo dall'Art. 3 comma 10-undecies del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, l’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite del rappresentante degli Azionisti designato dalla Società ai sensi dell’Art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) (il “Rappresentante Designato”).

L’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (quali i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Si precisa che non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza