Intervista

La parola a... Prof. Bruno Franchi

Presidente Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV)

[Cleared n°1 - anno XVII - gennaio 2020]

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Ripercorriamo i vent’anni dalla istituzione dell’ANSV, facendo anche il punto della situazione attuale.

Il 29 novembre 1999, nei locali messi provvisoriamente a disposizione dal Ministero dei trasporti e della navigazione, si insediarono i primi organi dell’ANSV. In quella occasione, furono gettate le premesse operative per la nascita dell’ANSV, una realtà del tutto nuova per il nostro Paese, in quanto si trattava di una autorità permanente ed indipendente, posta in posizione di terzietà rispetto al sistema aviazione civile, il cui compito principale sarebbe consistito, in linea con quanto contemplato dall’ordinamento internazionale e comunitario, nello svolgimento delle inchieste di sicurezza (a quel tempo definite inchieste tecniche). I quattro obiettivi prioritari fissati nel corso di quella riunione furono i seguenti: dotare l’ANSV di una sede propria; avviare le procedure di reclutamento del personale amministrativo e investigativo; dotarsi di laboratori tecnologici per lo scarico e la decodifica dei dati dei registratori di volo (FDR e CVR); definire un protocollo di intesa con il Ministero della giustizia per la gestione del rapporto tra inchieste di sicurezza e indagini penali. Tutti questi obiettivi sono stati raggiunti. Mi piace sottolineare che l’ANSV, quando fu costituita, non aveva né una sede, né del personale proprio, né attrezzature, né regolamenti interni/procedure operative… insomma, non aveva niente: tutto fu costituito partendo da zero, guardando soprattutto a come erano organizzate altre autorità investigative straniere. Purtroppo, la istituzione dell’ANSV coincise anche con l’entrata in vigore dei primi provvedimenti in materia di contenimento della spesa pubblica, che la penalizzarono fortemente, precludendole la possibilità di completare i propri organici: una criticità di organico che ancora oggi sussiste. Non fu facile, nei primi anni, affermare e far accettare l’esistenza dell’ANSV nel mondo aeronautico nazionale, proprio perché, trattandosi di una realtà del tutto nuova, veniva vista con diffidenza, soprattutto in relazione alla specificità del suo mandato istituzionale.  A distanza di vent’anni, l’ANSV è oggi una accreditata realtà operativa, non soltanto a livello nazionale, ma anche a livello internazionale: non a caso, è stata recentemente inserita nella “categoria 1” delle autorità investigative della UE, insieme alle autorità investigative di Francia, Germania, Regno Unito (oggi uscito dalla UE) e Spagna. Nella predetta categoria 1 sono inserite le più efficienti autorità investigative della UE, quelle che, in sostanza, possono aiutare anche le altre.   

Parliamo dei laboratori tecnologici dell’ANSV, che rappresentano il suo fiore all’occhiello.

Quando l’ANSV fu istituita, non esistevano, in Italia, dei laboratori tecnologici per lo scarico e la decodifica dei dati dei registratori di volo (FDR e CVR): in caso di necessità, era necessario appoggiarsi, prevalentemente, presso i laboratori di autorità investigative straniere. Oggi l’ANSV ha propri laboratori, che forniscono supporto all’attività investigativa dell’Ente attraverso lo svolgimento di molteplici attività. Si tratta di laboratori allo stato dell’arte, in grado di estrarre i dati anche dai registratori di volo di ultima generazione. Gli stessi laboratori forniscono supporto anche alle autorità investigative straniere omologhe dell’ANSV, quando lo richiedano per le proprie inchieste.

Incidenti aerei: inchiesta di sicurezza e indagine penale. Cos’è cambiato in vent’anni?

Sino al 2010, prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 996/2010, l’ANSV ha tribolato moltissimo: la normativa allora vigente penalizzava infatti il regolare svolgimento della inchiesta di sicurezza, subordinando quest’ultima alle priorità investigative della indagine penale. In sintesi, l’inchiesta di sicurezza era compressa dall’indagine penale. Il regolamento (UE) 996/2010 ha radicalmente modificato lo scenario, mettendo sullo stesso piano le esigenze di prevenzione (inchiesta di sicurezza) e quelle di giustizia (indagine penale). Le norme contenute nel citato regolamento (UE) hanno rafforzato in maniera incisiva i poteri delle autorità investigative per la sicurezza dell’aviazione civile (in Italia, l’ANSV), definendo le modalità di coordinamento tra le due inchieste, per evitare reciproche penalizzazioni e interferenze. Proprio in attuazione del regolamento (UE) 996/2010, l’ANSV ha sottoscritto uguali accordi con tutte le Procure della Repubblica italiane, per un totale di 140 accordi. A livello UE, l’ANSV è considerata tra le autorità investigative con maggior esperienza nella gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria: per questa ragione, l’ANSV, su richiesta dell’ENCASIA (l’organismo di coordinamento delle autorità investigative della UE), ospiterà quest’anno una esercitazione simulante un major accident , che si concentrerà proprio sul coordinamento e gestione dei rapporti tra autorità investigativa per la sicurezza dell’aviazione civile e autorità giudiziaria. A tale esercitazione parteciperanno tutte le autorità investigative della UE.   

Abbiamo visto che nel sito web istituzionale dell’ANSV vi è anche una sezione denominata “Sistema di segnalazione spontanea”. Ne vuole ricordare qui i contenuti?

Certo. All’indomani dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 376/2014, l’ANSV ha aggiornato il proprio regolamento che disciplina il trattamento delle segnalazioni spontanee, rendendolo disponibile integralmente nella citata sezione del proprio sito web, al fine di favorire la segnalazione e la raccolta del maggior numero possibile di segnalazioni spontanee; nel predetto contenitore del sito web viene pure resa disponibile la modulistica da utilizzare per l’effettuazione delle stesse segnalazioni. Il regolamento elenca i soggetti che possono effettuare tale tipologia di segnalazioni e illustra nel dettaglio le modalità per l’effettuazione delle stesse; indica inoltre le modalità di protezione dei dati personali di coloro che le effettuano e le procedure adottate relativamente alla ricezione, al trattamento e alla «anonimizzazione» delle medesime.