Modalità di partecipazione ai lavori assembleari ai sensi del Decreto Cura Italia

Modalità di partecipazione ai lavori assembleari ai sensi del Decreto Cura Italia

In considerazione della perdurante incertezza relativa agli sviluppi della pandemia da Covid-19, ed al fine di consentire lo svolgimento dei lavori assembleari e l’esercizio dei diritti degli Azionisti in condizioni di assoluta sicurezza, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”), così come da ultimo modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15.

L’intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avviene esclusivamente per il tramite del rappresentante degli Azionisti designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”) (il “Rappresentante Designato”). L’esercizio dei diritti degli Azionisti avviene secondo le modalità di seguito indicate.

In considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, l’intervento all’Assemblea dei soggetti legittimati (quali i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Si precisa che non è prevista la possibilità di esprimere il proprio voto in via elettronica e/o per corrispondenza.