Intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto

Intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto

Ai sensi dell’articolo 83-sexies del TUF, sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro per i quali l’intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile ha trasmesso alla Società la comunicazione attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione, e dunque il 25 maggio 2022 (“record date”). La comunicazione deve pervenire ad ENAV entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea e pertanto entro il 28 maggio 2022. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta ad ENAV oltre i suddetti termini, purché entro l’inizio dei lavori assembleari. Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente alla record date non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto nell’Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla record date non potranno esercitare il diritto di partecipare e di votare in Assemblea. Si rammenta che la comunicazione ad ENAV è effettuata dall’intermediario su richiesta del soggetto a cui spetta il diritto. Eventuali richieste di preavviso o di compensi per il compimento degli adempimenti di competenza dell’intermediario non sono imputabili alla Società.