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PARITÀ SALARIALE


            TRA UOMO E DONNA:


            UN PUNTO DI PARTENZA
            UN PUNTO DI PARTENZA





            a cura del CPO ENAV

            È                                  l’applicazione della legge       sull’applicazione  della  legislazione  in
                legge la parità salariale tra uomo e
                                                      A monitorare
                                                                                materia di pari opportunità; si valoriz-
                donna. Il 26 ottobre u.s. il Senato ha
                approvato  all’unanimità,  senza  ap-
            portare modifiche al testo approvato dalla   anche il Comitato      za il ruolo della consigliera o del consi-
                                                                                gliere nazionale di parità che procederà
            Camera,  sempre  all’unanimità  il  13  otto-                       a trasmettere al Parlamento ogni due anni
            bre, il Ddl in materia di pari opportunità tra   nazionale per      una  relazione  di  monitoraggio  sull’appli-
            uomo e donna in ambito lavorativo.  l’attuazione dei principi       cazione delle norme in materia di parità e
            La legge, composta di 6 articoli e  presen-                         pari opportunità nel lavoro. A monitorare
            tata  con  un  testo  unificato  dalle  relatri-  di parità di trattamento   l’applicazione della legge anche il Comita-
            ci  Chiara Gribaudo e Valeria Fedeli, va a                          to nazionale per l’attuazione dei principi di
            modificare  e  ad  integrare  il  Codice  delle   e uguaglianza di   parità di trattamento e uguaglianza di op-
            Pari opportunità di cui al decreto legislati-  opportunità tra lavoratori  portunità tra lavoratori e lavoratrici.
            vo 11 aprile 2006, n.198, prevedendo una                            L’articolo 2 che modifica l’art. 25 del Co-
            serie di interventi di sensibilizzazione e   e lavoratrici          dice delle Pari Opportunità in materia
            premialità per le azioni messe in campo                             di discriminazione diretta e indiretta
            dalle aziende, al fine di ridurre il cosiddet-  cambia di molto se si considera  poi il diva-  nei luoghi di lavoro, amplia ed estende
            to “gender pay gap”, ovvero la discrepanza   rio retributivo di genere complessivo, cioè   la nozione di discriminazione diretta e in-
            in opportunità, status e attitudini tra i due   lo scarto tra il salario annuale medio per-  diretta anche nei confronti di “candidate
            sessi, e far emergere ulteriori discrimina-  cepito da donne e uomini, che tiene conto   e candidati in fase di selezione del perso-
            zioni in ambito lavorativo. Infatti in Italia   di diversi elementi, tra cui il fatto che gli   nale” e non più solamente alle lavoratrici e
            il “gender pay gap” è ancora un fenomeno   uomini lavorano in media più ore all’anno   ai lavoratori. In particolare, vengono inse-
            diffuso: secondo i dati Eurostat aggiorna-  rispetto alle donne. In questo caso la diffe-  riti tra le fattispecie discriminatorie anche
            ti al 2019, la differenza nella retribuzione   renza (dati 2018) sale al 43 per cento, terzo   gli atti di natura organizzativa e oraria nei
            oraria lorda tra uomini e donne si attesta al   divario più alto dopo Paesi Bassi e Austria.  luoghi di lavoro. Il testo si riferisce a tutti
            4,7 per cento (terzi nell’Ue dopo Romania e   Entrando nello specifico del testo di legge,   quegli interventi che, modificando l’orga-
            Lussemburgo), ben al di sotto del 14,1 per   con l’articolo 1 si rende più efficace l’in-  nizzazione delle condizioni e il tempo del
            cento della media europea. La percentuale   formazione e il controllo delle Camere   lavoro, in ragione del sesso, dell’età ana-

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