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PARITÀ SALARIALE
TRA UOMO E DONNA:
UN PUNTO DI PARTENZA
UN PUNTO DI PARTENZA
a cura del CPO ENAV
È l’applicazione della legge sull’applicazione della legislazione in
legge la parità salariale tra uomo e
A monitorare
materia di pari opportunità; si valoriz-
donna. Il 26 ottobre u.s. il Senato ha
approvato all’unanimità, senza ap-
portare modifiche al testo approvato dalla anche il Comitato za il ruolo della consigliera o del consi-
gliere nazionale di parità che procederà
Camera, sempre all’unanimità il 13 otto- a trasmettere al Parlamento ogni due anni
bre, il Ddl in materia di pari opportunità tra nazionale per una relazione di monitoraggio sull’appli-
uomo e donna in ambito lavorativo. l’attuazione dei principi cazione delle norme in materia di parità e
La legge, composta di 6 articoli e presen- pari opportunità nel lavoro. A monitorare
tata con un testo unificato dalle relatri- di parità di trattamento l’applicazione della legge anche il Comita-
ci Chiara Gribaudo e Valeria Fedeli, va a to nazionale per l’attuazione dei principi di
modificare e ad integrare il Codice delle e uguaglianza di parità di trattamento e uguaglianza di op-
Pari opportunità di cui al decreto legislati- opportunità tra lavoratori portunità tra lavoratori e lavoratrici.
vo 11 aprile 2006, n.198, prevedendo una L’articolo 2 che modifica l’art. 25 del Co-
serie di interventi di sensibilizzazione e e lavoratrici dice delle Pari Opportunità in materia
premialità per le azioni messe in campo di discriminazione diretta e indiretta
dalle aziende, al fine di ridurre il cosiddet- cambia di molto se si considera poi il diva- nei luoghi di lavoro, amplia ed estende
to “gender pay gap”, ovvero la discrepanza rio retributivo di genere complessivo, cioè la nozione di discriminazione diretta e in-
in opportunità, status e attitudini tra i due lo scarto tra il salario annuale medio per- diretta anche nei confronti di “candidate
sessi, e far emergere ulteriori discrimina- cepito da donne e uomini, che tiene conto e candidati in fase di selezione del perso-
zioni in ambito lavorativo. Infatti in Italia di diversi elementi, tra cui il fatto che gli nale” e non più solamente alle lavoratrici e
il “gender pay gap” è ancora un fenomeno uomini lavorano in media più ore all’anno ai lavoratori. In particolare, vengono inse-
diffuso: secondo i dati Eurostat aggiorna- rispetto alle donne. In questo caso la diffe- riti tra le fattispecie discriminatorie anche
ti al 2019, la differenza nella retribuzione renza (dati 2018) sale al 43 per cento, terzo gli atti di natura organizzativa e oraria nei
oraria lorda tra uomini e donne si attesta al divario più alto dopo Paesi Bassi e Austria. luoghi di lavoro. Il testo si riferisce a tutti
4,7 per cento (terzi nell’Ue dopo Romania e Entrando nello specifico del testo di legge, quegli interventi che, modificando l’orga-
Lussemburgo), ben al di sotto del 14,1 per con l’articolo 1 si rende più efficace l’in- nizzazione delle condizioni e il tempo del
cento della media europea. La percentuale formazione e il controllo delle Camere lavoro, in ragione del sesso, dell’età ana-
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